Per la prima volta in Italia, un Tribunale Amministrativo Regionale ha sospeso incidentalmente i provvedimenti con i quali a una discoteca era stato imposto il servizio oneroso di vigilanza antincendio dei Vigili del Fuoco, previsto dall'art. 2, lett. b) della legge 26.7.1965, n. 966. È accaduto al TAR Campania, che in data 1 dicembre 1992 ha accolto la domanda di sospensiva proposta dall'avv. Attilio Pecora per conto di una discoteca napoletana, che per circa 4 mesi era stata costretta a richiedere il servizio di vigilanza, con un onere economico a suo carico di oltre 40 milioni.
Nel suo ricorso, l'avv. Pecora ha impugnato i verbali della Commissione di Vigilanza Prefettizia che prescrivevano il servizio, le note del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l'atto di diffida del Sindaco, nonché la circolare del Ministero dell'Interno n. 27 del 7/10/1991 che impone la vigilanza ai locali da ballo con capienza superiore alle 500 persone, tutti provvedimenti ritenuti illegittimi per violazione di legge ed eccesso di potere.
Contestualmente al ricorso, il difensore ha chiesto la sospensione immediata degli atti oggetto di impugnazione, lamentando e documentando la gravità e irreparabilità del danno sofferto dalla discoteca ricorrente, costretta ad esborsi enormemente superiori agli utili di bilancio, con conseguente obbligata, drastica riduzione dell'attività, licenziamento di dipendenti e probabile cessazione dell'esercizio.
I motivi di ricorso dell'avv. Pecora - sostenuti da una ricchissima produzione documentale, tesa soprattutto ad evidenziare la gravità del danno e l'assoluta mancanza di giustificazione alla prescrizione del servizio - hanno evidentemente convinto il TAR, che ha ritenuto che i provvedimenti impugnati provocano danni gravi e irreparabili alla parte ricorrente, imponendo, ai fini della prevenzione e vigilanza, l'utilizzazione del Corpo dei Vigili del Fuoco e sospeso con effetto immediato gli stessi.
Il TAR ha altresì rilevato una grave carenza di istruttoria da parte della C.P.V., giacché non è dato comprendere in virtù di quali valutazioni e accertamenti il servizio è stato imposto. È stato pertanto ordinato alla Commissione di Vigilanza di esibire, entro 60 giorni con deposito presso la cancelleria del Tribunale tutti gli atti istruttori del procedimento, nonché tutte le precedenti determinazioni della C.P.V. in materia di vigilanza e» infine, una relazione che illustri i criteri utilizzati per determinare il numero dei vigili assegnati al locale ricorrente.
Con siffatta motivazione, il TAR ha in pratica mostrato partico lare sensibilità verso il principale motivo del ricorso proposto dall'avv. Pecora, basato sulla assoluta inesistenza di qualsiasi valutazione preventiva circa la necessità e l'entità del servizio, in aperta violazione delle stesse prescrizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolare del 4/12/1991.
Ben difficilmente la C.P.V. potrà ottemperare all'ordinanza del TAR, in quanto gli atti di cui si impone il deposito non esigono! Difatti, seguendo una prassi purtroppo in uso quasi ovunque, la C.P.V. di Napoli ha imposto il servizio senza alcuna motivazione e senza alcun preliminare accertamento in ordine alle caratteristiche del locale, ai sistemi di protezione attiva e passiva, alla importanza delle manifestazioni, alla di urna affluenza di pubblico, ecc. Una superficialità che il Tribunale ha giustamente sanzionato, accogliendo la sospensiva.
Effetti del provvedimento
Per la discoteca ricorrente cessa l'obbligo di richiedere il servizio (fatta eccezione per un solo vigile, che il TAR ha comunque prescritto fino al 20/4/1993, e cioè fino al termine ultimo concesso alla C.P.V. per il deposito dei documenti richiesti), con immediato ed enorme risparmio. L'accoglimento della domanda di sospensiva significa anche che il TAR ritiene fondato nel merito il ricorso, per cui, con la sentenza definitiva scatterà anche il diritto al rimborso delle somme versate. Ma l'ordinanza del TAR Campania ha anche un rilevante effetto generale, costituendo un importante precedente giurisprudenziale per qualsiasi altro ricorso in materia. Inoltre, la decisione conferma la giustezza della posizione assunta dal SILB, che ha sempre sostenuto la totale illegittimità delle circolari ministeriali e dei provvedimenti delle C.P.V. che dispongono il servizio di vigilanza.
In sostanza, un'altra importante vittoria del SILB, ottenuta proprio in un giudizio che vedeva direttamente impegnato il suo legale nazionale, avv. Attilio Pecora.