Sono numerosi in tutta Italia i casi in cui il Giudice Penale ha disposto il sequestro di discoteche nel corso di procedimenti ove si contesta il superamento dei limiti di rumorosità previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991. Moltissimi altri sono i locali da ballo che, pur non violando i suddetti limiti acustici, temono di subire sequestri causati semmai da perizie acustiche errate, oppure redatte in violazione delle procedure previste dal suddetto D.P.C.M. Appare pertanto opportuno, data la frequenza con cui le attività dei locali da ballo vengono fermate per le circostanze innanzi indicate, chiarire i termini del problema sotto il profilo giuridico.
L'art. 321 del Codice di Procedura Penale dispone che "quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati... il giudice... ne di spone il sequestro con decreto motivate". È questo il cosiddetto "sequestro preventivo", una misura cautelare finalizzata appunto ad evitare l'aggravamento o la protrazione del reato contestato, nonché la commissione di reati nuovi. È in applicazione di tale norma che molte discoteche vengono sequestrate quando si contesta al loro titolare il reato di cui all'art. 659 Codice Penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).
Il problema è ora verificare se tali sequestri sono legittimi o meno - se cioè vengono disposti in conformità alla vigente normativa - e come i titolari dei locali possono difendersi.
Nei frequenti casi di cui ci siamo occupati, abbiamo sempre sostenuto - soprattutto nei giudizi di riesame dinanzi al cd. Tribunale della Libertà - che il sequestro è da ritenersi illegittimo, giacché il locale discoteca non può essere inteso ne come il corpo del reato né come una cosa pertinente al reato, ma semplicemente come il luogo dove il presunto reato è stato commesso. E tale qualificazione rende la discoteca non sequestrabile.
Di recente, si registrano numerose decisioni della Suprema Corte in sintonia con la suddetta tesi. Difatti, la Corte di Cassazione Penale ha cosi statuito: "Ai fini della assoggettabilità o meno a se questro preventivo, non può essere considerato "corpo di reato" o "cosa pertinente alreato", e non può essere quindi sequestrato, il locale nel quale la condotta illecita viene posta in essere".
In un'altra sentenza si legge: "È illegittimo il sequestro di un immobile, qualora esso non costituisca la cosa con cui e stato commesso il reato, né quella che ne costituisce il prodotto, il profitto o il prezzo, ma sia soltanto il luogo del commesso reato".
Le suddette decisioni rappresentano degli utilissimi e autorevoli precedenti, da utilizzare nelle richieste di riesame e di annullamento dei provvedimenti di sequestro preventivo di discoteche, offrendo al titolare la concreta prospettiva di poter risolvere in tempi estremamente brevi i gravissimi problemi creati dalla misura cautelare imposta sull'intero locale.