Attilio Pecora

L'avvocato Attilio Pecora, consulente legale nazionale SILB!, ha studio in Agropoli (SA), Tel. 0974/821014. Per incarichi da parte degli associati SILB applica tariffe ridotte come da convenzione con il Sindacato.

Un procedimento penale non revoca la licenza.

"Ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 10/6/1931. n.° 773. e illegittimo il provvedimento di sospensione della licenza per il commercio di oggetti preziosi, adottato con riferimento alla pendenza di un procedimento penale per associazione a delinquere per traffico illegale di preziosi, senza che sia stato accertato e valutato l'abuso del titolo da parte della persona autorizzata" (Consiglio di Stato. Sezione IV. 16 novembre 1993. n.° 1007).

COMMENTO - La sentenza, anche se riferita al commercio di preziosi, contiene un principio valido ed applicabile anche al caso della revoca di licenze per intrattenimenti danzanti alle discoteche. Difatti la norma di riferimento è la stessa: l'articolo 10 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il Consiglio di Stato, organo preposto a dirimere questo genere di controversie, ha dunque statuito la non legittimità dei provvedimenti di revoca, adottati sul solo presupposto della pendenza di un procedimento penale a carico del titolare della licenza.

Militi gratis in discoteca soltanto per servizio.

"Costituisce reazione legittima e proporzionata ad atto arbitrario di un pubblico ufficiale la condotta dell'addetto alla biglietteria di una discoteca che resiste - profferendo frasi ingiuriose e usando violenza - al tentativo di un carabiniere (libero dal servizio e in abito civile) di entrare anche con la forza nel locale senza pagare il biglietto in ragione della sola esibizione del tesserino di riconoscimento e omettendo di indicare i motivi istituzionali a fondamento della pretesa; in tal caso. infatti. l'attività del milite e da considerare arbitraria..." (Tribunale Santa Maria Capua Vetere. sentenza del 4 novembre 1991).

COMMENTO - La massima è interessante e consente di ribadire che il libero ingresso nelle discoteche di appartenenti ai Corpi di Polizia e Carabinieri è previsto dalla legge solo se i militi debbono accedere nel locale per ragioni di servizio. In altri casi, il libero ingresso nelle discoteche significa per i militari ricevere un atto di cortesia dal gestore, e non può dunque costituire una pretesa, che sarebbe arbitraria.