Dal mensile "EPAT Notizie" di Torino riportiamo il commento, a firma s.b., sul principio enunciato dalla Corte di Cassazione a conferma di una decisione della Commissione tributaria centrale, un principio molto interessante ma dal quale potrebbero derivare conseguenze molto delicate.

Qualcuno intraprende la costruzione di un locale da destinare a discoteca-sala da ballo e provvede altresì ad acquistare l'arredamento dell'esercizio, commissionando lavori e forniture a varie imprese, che "dimenticano" di fatturare le opere, i servizi e i beni forniti. Poiché l'art. 41 della legge organica dell'IVA (D.P.R. n. 633/1972) prescrive che se il fornitore di un bene o di un servizio non emette la fattura entro quattro mesi, deve provvedervi nei trenta giorni successivi l'acquirente o committente che abbia agito "nell'esercizio di impresa", pena l'applicazione delle relative sanzioni. L'Ufficio IVA, constatata la mancata emissione delle fatture da parte dei fornitori e la mancata auto fatturazione da parte dell'acquirente, ha contestato a quest'ultimo la violazione dell'art. 41.
La Cassazione, in sintonia con la Commissione tributaria centrale, non ha però condiviso la tesi dell'Amministrazione ed ha precisato che non è attribuibile alcuna violazione di legge al proprietario della discoteca in quanto il conferimento dell'appalto per la costruzione della discoteca-sala da ballo e la successiva commessa per l'arredamento del locale non costituivano atti compiuti nell'esercizio dell'impresa spettacolistica, ma erano piuttosto atti preliminari diretti a rendere possibile il successivo esercizio dell'attività d'impresa.

Le cessioni di beni e di servizi da parte delle imprese fornitrici dovevano ritenersi perciò effettuate in favore di un privato che, in quanto non ancora operante in qualità di imprenditore, non era obbligato a richiedere le fatture.
La sentenza è indubbiamente di notevole interesse, ma pone problemi estremamente delicati e, principalmente, quello che riguarda il trattamento fiscale da riservare ai beni strumentali, alle strutture, agli arredi acquistati in vista dell'inizio di una attività gestionale d'impresa.
Rovesciando il caso esaminato in sentenza, si dovrebbe dire che l'acquisto di beni e servizi con regolare fatturazione non servirebbe ai fini della detrazione d'imposta perché tali acquisti non sarebbero riferibili all'attività dell'impresa, ma alla fase preparativa.
Per evitare questo grosso scoglio, che avrebbe ripercussioni non solo ai fini dell'IVA ma anche per ciò che riguarda la possibilità di portare in ammortamento il costo dei beni acquisiti, bisogna allora presentare la dichiarazione d'inizio d'attività di cui all'art. 35 del D.P.R. 633/72 prima dell'inizio della costruzione e del compimento di qualsiasi altro atto finalizzato a rendere possibile l'attività di gestione vera e propria. Tuttavia la questione e tutt'altro che pacifica perché la Cassazione, con la sentenza di cui si sta parlando, ha precisato - correttamente - che la dichiarazione di inizio dell'attività ha una semplice funzione informativa, in quanto è rivolta a comunicare all'Amministrazione che esiste un'impresa. Per stabilire però se determinati atti debbano essere considerati attività dell'impresa a tutti gli effetti oppure atti preliminari diretti alla preparazione dell'attività imprenditoriale, non è possibile assumere come riferimento certo la dichiarazione d'inizio d'attività, dovendo invece accertarsi, sulla base di un'indagine di fatto, quando in effetti sia stato compiuto il primo atto da cui è scaturita l'attività. D'altra parte, se così non fosse, sarebbe sufficiente non presentare la dichiarazione d'inizio d'attività o presentarla a piacimento, quando si ritenesse opportuno farlo, per sottrarsi al pagamento dell'IVA e regolarne gli effetti a seconda delle proprie personali convenienze. Oltre a questi problemi la sentenza affronta anche la questione della forfetizzazione dell'IVA per le imprese di trattenimento e spettacolo per dire, giustamente, che lo speciale regime IVA esistente per questa categoria d'imprese non influisce affatto sull'obbligo di richiedere la fattura per i beni e i servizi acquisiti. (s.b.)