Un forte interesse negli imprenditori di discoteche e locali da ballo ha suscitato l'articolo pubblicato su Disco & Dancing dello scorso novembre (pag. 77 nell'inserto giallo SILB) intitolato "Come regolarvi con l'accertatore Siae". Torniamo quindi volentieri sull'argomento, anche perchè vi sono alcune precisazioni da fare.

L'ultimo capoverso, infatti, è da rettificare in alcuni punti, sia per un errore di stampa sia per maggiori chiarimenti. Nell'articolo era scritto che, per quanto riguarda l'argomento in questione, bisogna riferirsi alla legge 133 del 22/04/41; dobbiamo puntualizzare che il numero della legge è errato e che si tratta della 633.

Nell'articolo era inoltre riferito, testualmente, "anche se ai possessori di questo tipo di tessera non è stata riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, ciò non comporta che possono comunque effettuare verifiche di carattere fiscale".

Ecco, il primo NON va cancellato, perché tutti gli accertatori in possesso di tesserini rilasciati dalle agenzie della Siae, per il solo fatto di essere garanti della tutela del diritto d'autore, risultano a tutti gli effetti pubblici ufficiali. Tale ruolo è stato confermato in diverse sentenze della magistratura. Rimane però confermato il fatto che, pur essendo l'accertatore Siae un pubblico ufficiale, non può comunque eseguire nessun accertamento di tipo fiscale.

Nel successivo paragrafo di quell'articolo è scritto, inoltre, che gli accertatori "non possono toccare neanche i biglietti Siae, operazione per la quale è necessaria la tessera del Ministero delle Finanze (possono solo toccare il programma musicale). Questo accertamento è un abuso di atti d'ufficio". Anche in questo caso bisogna puntualizzare che i poteri dell'accertatore, in merito alla tutela del diritto d'autore, sono molto più ampi di quanto si crede.

Per dirla in termini comprensibili, ecco cosa possono fare gli accertatori Siae: possono entrare nel locale - in virtù del permesso Siae sottoscritto dal titolare al momento della stipula della convenzione - possono sia con donare sia ritirare il programma musicale, possono prendere nota dei brani musicali suonati per verificare se sono stati trascritti correttamente e possono, inoltre, conteggiare (ma non ufficialmente) il numero delle persone presenti nel locale, riferire al titolare dell'agenzia Siae competente che potrà disporre, eventualmente, verifiche o accertamenti fiscali più approfonditi.

Non possono invece, gli accertatori Siae, chiedere al Pubblico presente nel locale il biglietto di ingresso: questo tipo di controllo non rientra nei poteri loro demandati e sarebbe, questo sì, un vero e proprio abuso di ufficio.

dottor Ferdinando Olivieri, consulente nazionale SILB

Nella foto sopra, il dottor Ferdinando Olivieri, consulente nazionale SILB per le questioni SIAE. Il dottor Olivieri mette la propria esperienza a disposizione degli associati. Potete contattarlo allo 02/70632720 di Milano, telefono e anche fax.