Ritorniamo brevemente sul problema degli orari per esaminare la motivazione dell'ormai nota ordinanza del Consiglio di Stato del 4 giugno 1991.Preliminarmente è opportuno ricordare che a seguito di ricorso proposto da alcuni locali da ballo, il TAR dell'Emilia-Romagna, in data 28/2/1991, aveva concesso la "sospensiva" del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29/5/1990 in materia di direttive alle regioni a statuto ordinario sugli orari degli esercizi che esplicano attività di trattenimento e svago.
Avverso detta ordinanza del TAR aveva proposto appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sul quale si è poi pronunciato il Consiglio di Stato con l'ordinanza del 4 giugno. Orbene, con detto provvedimento, in pratica, il Consigli di Stato, ha riformato la precedente pronuncia del TAR ripristinando l'operatività - nei confronti dei ricorrenti - del decreto presidenziale e dei conseguenti provvedimenti regionali e comunali, pure impugnati.
Questa la scarna motivazione: "Ritenuto che nella specie non ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati in primo grado; ritenuto pertanto che dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati in primo grado non deriva un danno grave e irreparabile... accoglie il suindicato appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata ordinanza del TAR, rigetta la domanda di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti oggetto del ricorso originario".
Ne discendono alcune tele, grafiche considerazioni:
- Raffrontata a quella contenuta nel provvedimento a suo tempo adottato dal TAR Emilia. Romagna, quella del Consigli di Stato è una non-motivazione, nel senso che non spiega le ragioni che lo hanno indotto a riformare la pronuncia di primo grado, che, viceversa, era supportata da una articolata e convincente analisi circa la fondatezza palese del ricorso proposto dai locali da ballo.
- Non sono stati confutati i motivi contenuti nell'ordinanza del TAR oggetto di riforma.
- Non sono stati indicati eventuali interessi di natura pubblicistica, ritenuti prevalenti rispetto a quelli dei ricorrenti tutelati dal TAR.
- Nulla è stato rilevato in merito ad un'eventuale infondatezza palese del ricorso dei locali da ballo.
In definitiva, trattasi di un'ordinanza che desta più di una perplessità, stante la sua genericità.
E bene comunque ribadire che detto provvedimento è produttivo di effetti solo nei confronti delle parti in causa e non ha alcuna portata generale.
Inoltre, trattasi di una pronuncia adottata in via provvisoria e cautelare, revocabile in qualsiasi momento con il sopraggiungere di nuove situazioni di fatto.
Tanto il TAR Emilia-Romagna quanto il Consiglio di Stato dovranno ripronunciarsi sul problema, e questa volta adottando una sentenza nella quale esaminare approfonditamente i motivi di ricorso.
Ed a parere dello scrivente, i vizi di illegittimità contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/5/1990 sono molteplici, gravi e fondati, per cui con ogni probabilità la pronuncia definitiva darà ragione ai quattro locali emiliani che promossero l'azione giudiziaria.