Considerato che, a prescindere dalla violazione della legge n. 241/90, l’intimata Amministrazione Comunale ha adottato l'impugnato provvedimento sanzionatorio (revoca della licenza) senza procedere ad una preventiva imposizione di eventuali misure idonee a ridurre il livello di inquinamento acustico;

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Così il TAR della Campania, sezione di Salerno, presieduto dal dott. Alessandro Fedullo, ha motivato l’ordinanza con cui è stata accolta l’istanza di sospensiva, proposta contestualmente al ricorso di una discoteca che aveva subito la revoca della licenza per inquinamento acustico. La decisione e la prima in Italia relativa ai locali da ballo, in applicazione della nuova legge-quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 ed è destinata a costituire un fondamentale precedente giurisprudenziale.

La motivazione e stata adottata accogliendo integralmente le tesi esposte in ricorso dall'avvocato Attilio Pecora, legale nazionale SILB, il quale aveva rilevato in via principale che il provvedimento di revoca della licenza per inquinamento acustico, adottato dal Sindaco senza consentire all’interessato la partecipazione al procedimento e, soprattutto, senza prima prescrivere idonee misure atte a contenere le immissioni rumorose consentendo la continuazione dell'attività d’impresa, e viziato sotto i profili della violazione delle leggi n. 241/90 e n. 447/95, nonché dell’eccesso di potere.

La chiusura dell'attività è infatti una misura sanzionatoria residuale, cui il Sindaco può ricorrere solo in casi eccezionali e comunque per un periodo limitato. La decisione del TAR della Campania, esemplare ed equilibratamente garantista, ha in sostanza affermato che nei casi di inquinamento acustico e sempre doveroso contemperare le esigenze di tutela della salute pubblica con quelle – altrettanto importanti e costituzionalmente garantite – della produzione, del lavoro e della libera iniziativa economica.