Non ve dubbio alcuno che allorquando il locale sia provvisto di propria area di parcheggio con relativo servizio di custodia, tra il cliente e la direzione viene ad instaurarsi un contratto di deposito, disciplinato dalle norme di cui agli artt. 1766 - 1782 codice civile.
Difatti, recita l'art.1766, "il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura".
La Corte di Cassazione, con molteplici pronunce, ha precisato che il posteggio di un veicolo va inquadrato nello schema generale di contratto di deposito, da ritenersi concluso nel momento in cui il veicolo viene immesso e la sciato, col consenso del custo de stesso, nell'apposito spazio, senza che sia richiesta anche la consegna delle chiavi.
Per quanto attiene la forma, il contratto non necessità di formalità particolari e viene normalmente stipulato verbalmente. Fondamentale è la verifica degli obblighi del custode depositario: innanzitutto gli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (art.1768), astenendosi dal servirsi della cosa depositata o di darla in deposito ad altri (art.1770), obbligandosi a restituirla nel medesimo stato in cui è stata consegnata. Da ciò discende l'obbligo - ove la vettura venga sottratta o danneggiata - al risarcimento del danno, a meno che il custode non fornisca la prova, a suo carico, che quell'evento si è verificato in conseguenza di un fatto a lui non imputabile: solo così potrà evitare la condanna al risarcimento del danno.
Ulteriore obbligo è quello di restituire il veicolo al depositante, a semplice richiesta di questi; a tal fine è opportuno accertarsi circa l'identità del soggetto legittimato, casomai mediante il rilascio all'atto della consegna dì apposito scontrino di deposito da esibire per il ritiro della vettura.
Con un simile carico di responsabilità, è opportuno predisporre idonei meccanismi voltiadescluderee/olimitarei rischi per il posteggiatore.
Normalmente si usa descrivere a tergo dello scontrino dì deposito una serie di limitazioni di responsabilità, ma detto sistema non offre garanzie sotto il profilo giuridico. Difattì la clausola che esclude la responsabilità del custode per determinate ipotesi di danno al veicolo (molto diffusa è quella per i danni provocati dalle auto di altri depositanti) è stata ritenuta come un patto limitativo delle tipiche obbligazioni del depositario, con la conseguenza che è efficace solo se specificamente approvata per iscritto a norma dell'art.1341 codice civile. Il che significa che il posteggiatore è esente dall'obbligo ri- sarcitorio soltanto se il cliente ha sottoscritto per accettazione l'altrui limitazione di responsabilità. Ne consegue che sarebbe opportuno predisporre un'idonea modulistica, cui però seguirebbe il problema di farla accettare dai clienti...
È consigliabile, pertanto, premunirsi con una buono polizza assicurativa: soluzione forse più dispendiosa ma assai pratica. Da ultimo, sul punto va sottolineato che la responsabilità sussiste anche nel caso di gratuità del deposito,- anche se lari. 1768 precìsa che "se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa viene valutata con minor rigore".
Infine, ve la possibilità per la proprietà del locale di dare in gestione il parcheggio. In tal caso è consigliabile la redazione da parte di un legale di idonea scrittura privata, volta soprattutto a garantire il gestore in eventuali ipotesi di responsabilità connesse al servizio di custodia ceduto.