Probabilmente in tutti i locali da ballo è accaduto che persone respinte o allontanate dal titolare o dal personale dell'esercizio vengano poi fatte entrare o riammesse, su sollecitazione dei Carabinieri o della Polizia di Stato. Nella quasi totalità dei casi, l'ingresso viene negato a chi in passato già ha arrecato turbativa al normale svolgimento delle manifestazioni, oppure a chi è notoriamente consumatore di sostanze stupefacenti o dedito all'alcool; per cui le motivazioni che inducono i titolari dei locali a negare o sospendere la prestazione al cliente, sono quasi sempre dettate da esigenze di tutela dell'ordine e della tranquillità della manifestazione, oltrechè di tutela della propria clientela. In altri casi l'ingresso viene negato qualora la serata sia "a tema" e riservata a particolari categorie di persone.
In tutte queste ipotesi si pone il problema se la "selezione" operata all'ingresso sia o meno legale. Più specificamente, il quesito è se alle discoteche vada applicato l'art. 187 del Regio Decreto 6/5/1940 n. 365, il quale dispone: "Salvo quando dispongono gli artt. 689 e 691 del Codice Penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo".
Al suddetto quesito va data senz'altro una risposta negativa, giacchè l'art. 187 non è riferibile alle discoteche intese quali luoghi ove si tengono spettacoli e trattenimenti pubblici". E ciò per i seguenti motivi:
Il Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza al paragrafo 15 tratta degli "Esercizi Pubblici" quali bar, alberghi, pensioni, ristoranti, ecc., mentre al paragrafo 14 detta norme relative agli "Spettacoli e Trattenimenti Pubblici".
L'art. 187 è contenuto nel paragrafo 15 relativo agli "Esercizi Pubblici", e non nel paragrafo 14, per cui è da escludersi la sua applicazione ad una fattispecie del tutto diversa da quella cui è normativamente destinato.
La suddetta divisione fra "Esercizi Pubblici" e "Spettacoli e Trattenimenti Pubblici" è del resto presente nello stesso Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
È pacifico infatti che per l'apertura di un bar, di un ristorante, di una pizzeria e di altri esercizi similari è necessario munirsi della licenza rilasciata dal Sindacato a norma dell'art. 86 del Testo Unico di P.S.; viceversa, per l'apertura di una discoteca o di un night è richiesta la licenza che il Sindaco rilascia a norma dell'art. 68 del medesimo Testo Unico.
Non c'è alcun dubbio pertanto, che si tratta di due fattispecie distinte sul piano normativo, ognuna disciplinata con autonome disposizioni. Ciò conferma che l'art. 187 del Regolamento, dettato per i soli "Esercizi Pubblici", non può essere applicato alle discoteche e ai night, giacchè questi ultimi soggiaciono alla normativa dettata per gli "Spettacoli e Trattenimenti Pubblici". Un'ulteriore e definitiva conferma della diversità delle due fattispecie è offerta dal Codice Penale, il quale punisce con due distinte norme l'apertura senza licenza di un "esercizio pubblico" e di un luogo di "spettacolo e trattenimento pubblico", riservando alla prima fattispecie l'art. 666". In conclusione, può senz'altro affermarsi che i titolari e gestori di discoteche, night e locali da ballo in genere, possono senz'altro selezionare la propria clientela, negando o sospendendo il proprio servizio, non solo nei casi in cui ciò è richiesto da esigenza di tutela della sicurezza del locale e della incolumità della clientela, ma anche quando lo esigono ragioni di gestione e organizzazione del locale.
Attilio Pecora